| 31-12-2007 14:43 |
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Nelle carte dei giudici dell’appello si legge testualmente: «I fatti che la Corte ha ritenuto provati dicono, comunque, al di là della opinione che si voglia coltivare sulla configurabilità nella fattispecie del reato di associazione per delinquere, che il senatore Andreotti ha avuto piena consapevolezza che suoi sodali siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi; ha, quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss; ha palesato agli stessi una disponibilità non meramente fittizia, ancorche´ non necessariamente seguita da concreti, consistenti interventi agevolativi; ha loro chiesto favori; li ha incontrati; ha interagito con essi; ha loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire, in definitiva, ad ottenere che le stesse indicazioni venissero seguite; ha indotto i medesimi a fidarsi di lui ed a parlargli anche di fatti gravissimi (come l’assassinio del presidente Mattarella) nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di essere denunciati; ha omesso di denunciare le loro responsabilità, in particolare in relazione all’omicidio del presidente Mattarella, malgrado potesse, al riguardo, offrire utilissimi elementi di conoscenza.
Di questi fatti, comunque si opini sulla configurabilità del reato, il senatore Andreotti risponde, in ogni caso, dinanzi alla Storia, così come la Storia gli dovrà riconoscere il successivo, progressivo ed autentico impegno nella lotta contro la mafia, condotto perfino a dispetto delle rispettabili, tesi (giuridiche) di personaggi di sicura ed indiscutibile fede antimafia – e, se si volesse condividere la ricostruzione prospettata dalla Accusa, anche con notevole maestria diplomatica –, impegno che ha, in definitiva, compromesso, come poteva essere prevedibile, la incolumità di suoi amici e perfino messo a repentaglio quella sua e dei suoi familiari e che ha seguito un percorso di riscatto che può definirsi non unico (si ricordi la, già riportata, pagina dell’atto di appello nella quale efficacemente si tratteggia la parabola dell’eroico presidente Mattarella ed il passaggio graduale dalla sottovalutazione del fenomeno mafioso alla lotta aperta allo stesso). Ma, dovendo esprimere una valutazione giuridica sugli stessi fatti, la Corte ritiene che essi non possano interpretarsi come una semplice manifestazione di un comportamento solo moralmente scorretto e di una vicinanza penalmente irrilevante, ma indichino una vera e propria partecipazione alla associazione mafiosa, apprezzabilmente protrattasi nel tempo». Inoltre, sempre in quel documento dei giudici di Palermo è possibile leggere: «la Corte ritiene che sia ravvisabile il reato di partecipazione alla associazione per delinquere nella condotta di un eminentissimo personaggio politico nazionale, di spiccatissima influenza nella politica generale del Paese ed estraneo all’ambiente siciliano, il quale, nell’arco di un congruo lasso di tempo, anche al di fuori di una esplicitata negoziazione di appoggi elettorali in cambio di propri interventi in favore di una organizzazione mafiosa di rilevantissimo radicamento territoriale nell’Isola: a) chieda ed ottenga, per conto di suoi sodali, ad esponenti di spicco della Senato della Repubblica – 157 – Camera dei deputati XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI associazione interventi para-legali, ancorché per finalità non riprovevoli; b) incontri ripetutamente esponenti di vertice della stessa associazione; c) intrattenga con gli stessi relazioni amichevoli, rafforzandone la influenza anche rispetto ad altre componenti dello stesso sodalizio tagliate fuori da tali rapporti; d) appalesi autentico interessamento in relazione a vicende particolarmente delicate per la vita del sodalizio mafioso; e) indichi ai mafiosi, in relazione a tali vicende, le strade da seguire e discuta con i medesimi anche di fatti criminali gravissimi da loro perpetrati in connessione con le medesime vicende, senza destare in essi la preoccupazione di venire denunciati; f) ometta di denunciare elementi utili a far luce su fatti di particolarissima gravità, di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza di diretti contatti con i mafiosi; g) dia, in buona sostanza, a detti esponenti mafiosi segni autentici – e non meramente fittizi – di amichevole disponibilità, idonei, anche al di fuori della messa in atto di specifici ed effettivi interventi agevolativi, a contribuire al rafforzamento della organizzazione criminale, inducendo negli affiliati, anche per la sua autorevolezza politica, il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere legale». La Corte si è convinta che «con la sua condotta (si ribadisce, non meramente fittizia), l’imputato ha, non senza personale tornaconto, consapevolmente e deliberatamente coltivato una stabile relazione con il sodalizio criminale ed arrecato, comunque, allo stesso un contributo rafforzativo manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi». Stralcio dalla relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta durante il governo Berlusconi 2001-06 - relatore on. Giuseppe Lumìa Ultimo aggiornamento: 06-01-2008 16:02
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